Legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha convertito in legge il d.l. 26 n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio).
Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e testo coordinato – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (GU Serie Generale n. 301 del 24-12-2019)
Intercettazioni Telefoniche. Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 161 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31/12/2019 n. 305
Il decreto-legge n. 161/2019 sulle intercettazioni posticipa l’entrata in vigore dell’operatività della riforma al 1° marzo 2020. Il provvedimento, infatti, chiarisce che per le indagini in corso restano valide le regole ora in vigore, mentre le nuove scatteranno per le iscrizioni di reato successive al 29 febbraio 2020.
Le Linee Guide predisposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli (a firma del Procuratore della Repubblica dott. Francesco Menditto) in merito alla applicazione della Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante ‘Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere’ (cd. codice rosso).
Legge n. 69/2019 in materia di tutele delle vittime di violenza domestica e di genere (c.d. codice rosso)
Legge 24 luglio 2019 n. 90 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. (19G00100)
(GU n.194 del 20-8-2019)
Vigente al: 21-8-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Trattati:
a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la
Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana
il 22 gennaio 2015;
b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 28
del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e
dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b).
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli
articoli 9, 13 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), valutati in euro 26.434 annui a decorrere dall'anno 2019,
e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo
Trattato, pari a euro 17.100 annui a decorrere dall'anno 2019,
nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli
articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), valutati in euro 44.895 annui a decorrere dall'anno 2019,
e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo
Trattato, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan e la qui di
seguito denominati "Parti Contraenti",
desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi
con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco
rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;
ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la
conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia
di assistenza giudiziaria nel settore penale,
hanno stabilito quanto segue:
Articolo 1
Oggetto
1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente
Trattato, si impegnano, su richiesta, a prestarsi reciprocamente
assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende:
(a) la ricerca e l'identificazione di persone;
(b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti
penali;
(c) la citazione di testimoni, parti offese e periti per la
comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente della Parte
Richiedente;
(d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed
elementi di prova;
(e) l'assunzione di interrogatori e di dichiarazioni di persone;
(f) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di
rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali;
(g) l'espletamento di perizie, l'esame di luoghi, documenti o
cose;
(h) l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e
confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
(i) lo scambio di informazioni in materia di diritto nazionale
(j) la comunicazione di sentenze penali e di informazioni
estratte dagli archivi giudiziari;
(k) qualsiasi altra forma di assistenza, ad eccezione di quanto
previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, che non contrasti con
le leggi della Parte Richiesta.
3. Il presente Trattato non si applica:
(a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure
restrittive della liberta' personale;
(b) all'estradizione di persone;
(c) all'esecuzione di sentenze penali, fatte salve le
disposizioni contenute nel presente Trattato in materia di confisca
dei beni;
(d) al trasferimento della persona condannata ai fini
dell'esecuzione della pena;
(e) al trasferimento dei procedimenti penali.
Articolo 2
Doppia Incriminazione
1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il
fatto per il quale e' richiesta non costituisce reato nella Parte
Richiesta.
2. Quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di
perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca di beni ed altri
atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o che
risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata se il
fatto per cui e' richiesta e' previsto come reato anche
dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.
Articolo 3
Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza Giudiziaria
1. La Parte Richiesta puo' rifiutare, in tutto o in parte, di
concedere l'assistenza giudiziaria richiesta se:
(a) la richiesta di assistenza e' contraria alla propria
legislazione nazionale o non conforme alle disposizioni del presente
Trattato;
(b) il reato per cui si procede e' punito dalla Parte Richiedente
con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
(c) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad
un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano
reati politici:
1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica
o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della
sua famiglia;
2) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non
considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono
parti;
(d) la richiesta di assistenza si riferisce ad un reato di natura
esclusivamente militare che non costituisce reato comune ai sensi
della legislazione ordinaria genericamente applicabile;
(e) ci sono fondati motivi per ritenere che la richiesta e'
avanzata al fine di perseguire, punire o promuovere altre azioni nei
confronti di una persona per motivi attinenti a religione, sesso,
razza, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di
tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
(f) risulta gia' in corso un procedimento penale nella Parte
Richiesta, o e' gia' stata pronunciata una sentenza definitiva, nei
confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di
cui alla richiesta;
(g) l'esecuzione della richiesta puo' compromettere la
sovranita', sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi
essenziali della Parte Richiesta, ovvero determinare conseguenze
contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione
nazionale.
2. La Parte Richiesta puo' rinviare l'esecuzione della richiesta di
assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in
corso nella Parte Richiesta.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, la
Parte Richiesta ha la facolta' di valutare se l'assistenza possa
essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorita'
Centrali di ciascuna Parte, designate ai sensi dell'Articolo 4 del
presente Trattato, si consultano e, se la Parte Richiedente accetta
l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita'
alle modalita' convenute.
4. Quando la Parte Richiesta rifiuta o rinvia l'assistenza
giudiziaria informa per iscritto la Parte Richiedente delle ragioni
del suo rifiuto o del rinvio.
Articolo 4
Autorita' Centrali
1. Ai fini del presente Trattato, le Parti designano le Autorita'
Centrali competenti per la sua attuazione:
a) Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il
Ministero della Giustizia.
b) Per la Repubblica del Kazakhstan, l'Autorita' Centrale e'
l'Ufficio del Procuratore Generale;
2. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale
diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale
designata.
3. Le Autorita' centrali comunicheranno direttamente tra loro per
l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.
Articolo 5
Forma e Contenuto delle Richieste
1. La richiesta di assistenza e' formulata per iscritto e deve
recare la firma della persona autorizzata ed il timbro dell'Autorita'
richiedente in conformita' alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:
(a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce le
indagini;
(b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il
tempo e il luogo dd commesso reato ed eventuali danni cagionati;
(c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili,
comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere
inflitta;
(d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste;
(e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta
dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;
(f) l'indicazione delle persone la cui presenza e' necessaria per
l'esecuzione della richiesta, in conformita' al successivo Articolo 6
paragrafo 3;
(g) le informazioni sulle indennita' e sui rimborsi spese a cui
ha diritto la persona che e' citata a comparire nello Stato
Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformita' al
successivo Articolo 10 paragrafo 3;
(h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova
mediante videoconferenza, in conformita' ai successivo Articolo 12
paragrafo 5.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, deve altresi'
contenere quanto segue:
(a) le informazioni sulle persone soggette ad indagine;
(b) le informazioni sulla persona da rintracciare e sul luogo in
cui puo' trovarsi;
(c) le informazioni sull'identita' e la residenza della persona
destinataria della notifica nonche' sul modo in cui la notifica deve
essere eseguita;
(d) le informazioni sull'identita' e sulla residenza della
persona che deve rendere testimonianza o fornire prove;
(e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da
esaminare;
(f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e
l'indicazione dei beni da sequestrare, congelare o confiscare;
(g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera
vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative
ragioni;
(h) l'indicazione delle esigenze di riservatezza e delle ragioni
sottostanti;
(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare
l'esecuzione della richiesta.
4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta
non sia sufficiente ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione
giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono redatte
nella lingua della Parte Richiedente ed accompagnate da una
traduzione in lingua inglese.
6. La richiesta, presentata attraverso le Autorita' Centrali di cui
al precedente Articolo 4, puo' essere preliminarmente inoltrata con
mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta
elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i
trenta giorni successivi, pena la caducazione della richiesta di
assistenza.
Articolo 6
Esecuzione della Richiesta
1. La Parte Richiesta da' immediata esecuzione alla richiesta di
assistenza in conformita' alla sua legislazione nazionale. A tal
fine, la competente Autorita' della Parte Richiesta emette gli ordini
di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di
sequestro, congelamento o confisca o qualsiasi altro atto necessario
all'esecuzione della richiesta.
2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la
Parte Richiesta esegue la richiesta di assistenza secondo le
modalita' indicate dalla Parte Richiedente.
3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la
Parte Richiesta puo' autorizzare le persone specificate nella
richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione
della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa tempestivamente
la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della
richiesta.
4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente
riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta.
5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la
richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita', prerogative,
diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale della Parte
Richiesta, l'Autorita' competente dirime la questione adottando una
decisione in merito e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente
per le determinazioni di competenza.
6. I documenti trasmessi a sostegno della richiesta sono redatti
nella lingua della Parte Richiesta ed accompagnate da una traduzione
in lingua inglese e certificate dall'Autorita' competente della Parte
che ha eseguito la richiesta.
Articolo 7
Ricerca di Persone
In conformita' alle disposizioni del presente Trattato, la Parte
Richiesta fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate
nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si
trovano nel suo territorio, e informa la Parte Richiedente dell'esito
delle ricerche.
Articolo 8
Citazioni di fronte all'Autorita' competente e Notifiche
1. La Parte Richiesta provvede a effettuare le citazioni e a
notificare altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in
conformita' alla sua legislazione nazionale.
2. La Parte Richiesta, dopo avere eseguito la notifica, fa
pervenire allo Parte Richiedente un attestato di avvenuta notifica
recante la firma della persona autorizzata o il timbro dell'Autorita'
notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalita'
della consegna, nonche' della persona a cui sono stati consegnati i
documenti. Quando la notifica non e' eseguita, La Parte Richiesta
informa tempestivamente la Parte Richiedente e comunica i motivi
della mancata notifica.
3. La richiesta di notifica di citazioni a comparire deve essere
formulata alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo
2 dell'Articolo 10.
4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da
minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.
Articolo 9
Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto
1. La Parte Richiesta, in conformita' alla sua legislazione
nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni,
parti offese, persone sottoposte ad indagini o detenute, periti o
altre persone, nonche' acquisisce gli atti, i documenti e le altre
prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li
trasmette alla Parte Richiedente.
2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente
della data, dell'ora e del luogo dello svolgimento dell'attivita'
probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalita' di
cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorita'
Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per
entrambi le Parti.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri
elementi di prova ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la
legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo
consente; a tal fine, la Parte Richiedente deve farne espressa
menzione nella richiesta.
4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della
persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di
prova, laddove cio' sia previsto dalla legislazione della Parte
Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta.
5. I documenti, i beni e gli altri elementi di prova ai quali si
sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire
altri elementi di prova possono essere acquisiti e sono ammissibili
nella Parte Richiedente come mezzo di prova in conformita'
all'ordinamento di questa.
Articolo 10
Assunzione Probatoria nella Parte Richiedente
1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita una
persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente nel territorio
della Parte Richiedente al fine di rendere interrogatorio,
testimonianza, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere
altre attivita' processuali. La Parte Richiesta informa
tempestivamente la Parte Richiedente della disponibilita' di tale
persona.
2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta
di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorita' del
territorio della Parte Richiedente non piu' tardi di sessanta giorni
prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte
Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi
urgenti.
3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui
sono concessi alla persona citata indennita' e rimborsi spese.
Articolo 11
Garanzie e Principio di Specialita'
1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente
ai sensi del precedente Articolo 10:
(a) non puo' essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata
ne' sottoposta ad altra misura privativa della liberta' personale
dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente
alla sua entrata nel territorio di detta Parte;
(b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza o altre
dichiarazioni ne' a partecipare a qualsiasi atto relativo a
procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di
assistenza, se non previo consenso della Parte Richiesta e della
persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se
la persona ivi menzionata:
(a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro
trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che
la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il
periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio
della Parte Richiedente per cause di forza maggiore;
(b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente,
volontariamente vi fa ritorno.
3. La persona che ha ricevuto la citazione di fronte all'Autorita'
competente e non compare o si rifiuta di rendere dichiarazioni o
fornire altri elementi di prova, ovvero di partecipare ad altri atti
processuali ai sensi degli Articoli 9 e 10 del presente Trattato, non
puo' essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo
rifiuto, a misure coercitive o privative della liberta' personale,
ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta, possono
applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge della
Parte Richiesta prevede in circostanze simili.
4. Il testimone, la persona offesa o il perito, ascoltato in
conformita' agli Articoli 9 e 10, e' comunque responsabile per il
contenuto della dichiarazione testimoniale, della relazione peritale
ovvero per gli altri elementi di prova forniti nel corso della
comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni della Parte
Richiesta e della Parte Richiedente e fatta salva la rispettiva
giurisdizione di ciascuna Parte sul reato.
Articolo 12
Attivita' mediante Videoconferenza
1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e
deve essere ascoltata in qualita' di testimone, persona offesa,
perito, persona sottoposta ad indagini o imputato dalle Autorita'
competenti della Parte Richiedente, quest'ultimo puo' chiedere che la
comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformita' alle
disposizioni di questo Articolo, se risulta impossibile che la
persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. La comparizione per videoconferenza puo' essere, altresi',
richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a
procedimento penale, se questa vi acconsente e se cio' non contrasta
con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve
essere permesso al difensore della persona che compare di essere
presente nel luogo in cui questa si trova nella Parte Richiesta
ovvero dinanzi all'Autorita' competente della Parte Richiedente,
consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a
distanza con il proprio assistito.
3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre
effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o
interrogata e' detenuta nel territorio della Parte Richiesta.
4. La Parte Richiesta autorizza le attivita' per videoconferenza
sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di attivita' per videoconferenza devono indicare,
oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali e'
impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si
presenti personalmente nella Parte Richiedente, nonche' recare
l'indicazione dell'Autorita' competente e dei soggetti che
riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorita' competente della Parte Richiesta cita a comparire la
persona in conformita' alla propria legislazione.
7. Con riferimento alle attivita' per videoconferenza si applicano
le seguenti disposizioni:
(a) le Autorita' competenti di entrambe le Parti sono presenti
durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un
interprete. L'Autorita' competente della Parte Richiesta provvede
all'identificazione della persona comparsa ed assicura che
l'attivita' sia svolta in conformita' al proprio ordinamento
giuridico interno. Quando l'Autorita' competente della Parte
Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria,
non siano rispettati i principi fondamentali della propria
legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinche'
l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi;
(b) le Autorita' competenti di entrambe le Parti si accordano in
ordine alle misure di protezione della persona citata, quando cio'
sia necessario;
(c) la persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri
elementi di' prova ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la
legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo
consente.
(d) la Parte Richiesta provvede affinche' la persona comparsa sia
assistita da un interprete quando cio' sia necessario.
8. L'Autorita' competente della Parte Richiesta redige, al termine
delle attivita', un verbale in cui e' indicata la data ed il luogo
della comparizione, le generalita' della persona comparsa, le
generalita' e la qualifica di tutte le altre persone che hanno
partecipato all'attivita' e le condizioni tecniche in cui e' avvenuta
l'assunzione probatoria. L'originale del verbale e' tempestivamente
trasmesso dall'Autorita' competente della Parte Richiesta.
9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la
videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la
Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso.
10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di tecnologie di
collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle
specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per
effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.
Articolo 13
Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute
1. Quando, ai sensi dell'Articolo 12 paragrafo 4, non e' possibile
l'effettuazione della videoconferenza, la Parte Richiesta, a domanda
della Parte Richiedente, ha facolta' di trasferire temporaneamente
nella Parte Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio
al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorita'
competente della Parte Richiedente affinche' renda interrogatorio,
testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad
altri atti processuali, purche' la persona interessata vi acconsenta
e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra le Parti
riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.
2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito a
condizione che:
(a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso
nella Parte Richiesta, nei quali debba intervenire tale persona;
(b) la persona trasferita sia mantenuta dalla Parte Richiedente
in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nella Parte
Richiedente e' computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta
nella Parte Richiesta.
4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia
previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio
di uno Stato terzo, e' cura della Parte Richiedente presentare
apposita domanda di transito alle competenti Autorita' dello Stato
terzo ed informare in tempo utile la Parte Richiesta dell'esito della
stessa, trasmettendo la relativa documentazione.
5. La Parte Richiedente riconsegna immediatamente alla Parte
Richiesta la persona trasferita al termine delle attivita' di cui al
paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro
termine specificamente convenuto dalle Parti.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformita' al
presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di
cui all'Articolo 11.
7. Il trasferimento temporaneo puo' essere rifiutato dalla Parte
Richiesta in presenza di fondati motivi che devono essere comunicati
alla Parte Richiedente.
Articolo 14
Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al
Procedimento Penale
In caso fosse necessario o al fine di assicurare i risultati delle
indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambe le
Parti adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico
interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri
partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle
attivita' di assistenza richieste.
Articolo 15
Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici
1. La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, su
richiesta, copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti
pubblici accessibili al pubblico.
2. La Parte Richiesta puo' fornire copia degli atti o dei documenti
di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella
stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili
alle Autorita' giudiziarie o agli organi di polizia della Parte
Richiesta. Le copie dei documenti e degli atti sopra indicati devono
essere certificate dall'Autorita' competente della Parte Richiesta.
La Parte Richiesta puo' respingere, interamente o in parte, tale
richiesta, informando la Parte Richiedente delle ragioni del diniego.
Articolo 16
Produzione di Documenti, Atti e Cose
1. Quando la richiesta ha ad oggetto la trasmissione di altri
documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15,
la Parte Richiesta ha facolta' di trasmetterne copie. Tuttavia,
laddove la Parte Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione
degli originali, la Parte Richiesta soddisfa tale esigenza nei limiti
del possibile.
2. Gli originali dei documenti e degli atti, nonche' i beni,
trasmessi alla Parte Richiedente sono restituiti non appena possibile
alla Parte Richiesta.
Articolo 17
Perquisizioni, Sequestri, Congelamenti e Confisca
1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, esegue
gli accertamenti per verificare se nel suo territorio siano presenti
proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica alla Parte
Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta,
la Parte Richiedente comunica alla Parte Richiesta le ragioni che la
inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultima possano
trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato.
2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti
al reato, la Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente,
adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di
sequestrare, congelare e confiscare i proventi di reato e le cose
pertinenti al reato.
3. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta
trasferisce, in tutto o in parte, i proventi di reato e le cose
pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di
tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra le Parti.
4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i
diritti della Parte Richiesta e dei terzi su tali proventi di reato e
cose pertinenti al reato.
Articolo 18
Accertamenti Bancari e Finanziari
1. A seguito di specifica domanda la Parte Richiesta accerta
prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta
a procedimento penale e' titolare di uno o piu' rapporti o conti
presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce alla Parte
Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative
all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla
localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi
riferibili.
2. La richiesta di accertamento di' cui al paragrafo 1 del presente
Articolo puo' riguardare anche istituti finanziari diversi dalle
banche.
3. L'assistenza giudiziaria di cui al presente Articolo non puo'
essere rifiutata per motivi di segreto bancario.
Articolo 19
Compatibilita' con altri Trattati Internazionali
1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti
riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuna Parte, derivanti
dalla firma di altri accordi internazionali.
2. Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestare altre
forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in materia penale in
virtu' di specifici accordi se conformi ai rispettivi ordinamenti
giuridici.
Articolo 20
Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali
La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, su richiesta e
ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta
di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali,
sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei
confronti di cittadini della Parte Richiedente.
Articolo 21
Scambio di Informazioni sulla Legislazione
Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in
vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in
uso nei loro rispettivi Paesi.
Articolo 22
Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali
1. Quando la Parte Richiesta trasmette una sentenza penale deve
fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se
richieste dalla Parte Richiedente.
2. I certificati penali necessari all'Autorita' giudiziaria della
Parte Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale
Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati
alle Autorita' giudiziarie della Parte Richiesta.
Articolo 23
Esclusione della Legalizzazione e Validita' di Atti e Documenti
Gli atti e i documenti forniti in conformita' al presente Trattato
non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed
hanno piena efficacia probatoria nella parte Richiedente.
Articolo 24
Riservatezza
1. La Parte Richiesta attribuisce carattere di riservatezza alla
richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto,
la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito
in esecuzione della stessa, se cosi' domandato dalla Parte
Richiedente. Quando la richiesta non puo' essere eseguita senza
violare il carattere di riservatezza, la Parte Richiesta informa la
Parte Richiedente, la quale decide se la richiesta debba avere
esecuzione.
2. Su motivata domanda della Parte Richiesta, la Parte Richiedente
attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni e alle prove
ottenute durante l'esecuzione della richiesta di assistenza
giudiziaria, salvo i casi in cui le prove e le informazioni ottenute
debbano essere utilizzate nel corso delle indagini o nell'ambito di
un processo penale.
Articolo 25
Spese
1. Le Parti sostengono le spese per l'esecuzione del presente
Trattato in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali.
2. La Parte Richiesta sostiene le spese relative all'esecuzione
della richiesta.
Tuttavia, sono a carico, della Parte Richiedente le seguenti spese:
(a) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte Richiesta per
le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;
(b) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte Richiedente
per le persone di cui all'Articolo 10;
(c) le spese relative all'attivita' di videoconferenza, ad
eccezione di quanto previsto dal paragrafo 9 dell'Articolo 12;
(d) le spese derivanti dall'esecuzione della richiesta di cui
all'Articolo 13;
(e) le spese sostenute per le finalita' di cui all'Articolo 14;
(f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
(g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato
e le spese di trascrizione;
(h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura
straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di concordare le
condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i
criteri di suddivisione delle spese.
Articolo 26
Soluzione delle Controversie
1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione e
all'applicazione del presente Trattato sara' risolta mediante
consultazione e negoziazioni tra le Parti.
Articolo 27
Modifica
Mediante accordo le Parti possono introdurre modifiche al presente
Trattato, le quali diverranno parte integrante dello stesso per mezzo
di un separato protocollo aggiuntivo, il quale entrera' in vigore in
base alla procedura prevista dal paragrafo 1 dell'Articolo 28 del
Trattato.
Articolo 28
Entrata in Vigore e Cessazione
1. Il presente Trattato avra' durata illimitata ed entrera' in
vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti
si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici,
l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di
ratifica.
2. La cessazione del presente Trattato avra' effetto allo scadere
dei sei mesi successivi alla data della comunicazione scritta,
inoltrata per via diplomatica all'altra Parte, dell'esercizio della
facolta' di recedere dal Trattato. La cessazione di efficacia non
pregiudichera' le procedure di assistenza giudiziaria iniziate prima
della cessazione medesima.
3. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata
dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati
commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato.
FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in
due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese.
In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in
lingua inglese.
Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica del Kazakhstan
Parte di provvedimento in formato grafico
Treaty
between the Republic of Italy and the Republic of Kazakhstan
on mutual legal assistance in criminal matters
Parte di provvedimento in formato grafico
TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan qui di
seguito denominati "Parti",
desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra due Paesi con
l'obiettivo di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco
rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;
ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la
conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune
in materia di estradizione,
hanno stabilito quanto segue:
Articolo 1
Obbligo di Estradare
Ciascuna Parte, conformemente alle disposizioni del presente
Trattato e su domanda della Parte Richiedente, si impegna ad
estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e
che sono ricercate dalla Parte Richiedente per dare corso a un
provvedimento restrittivo della liberta' personale emesso a loro
carico nel corso di un procedimento perizie o per eseguire una
condanna definitiva a pena detentiva.
Articolo 2
Reati che danno luogo all'Estradizione
1. Ai fini del presente Trattato, danno luogo ad estradizione i
reati che, al momento dell'inoltro della domanda, sono punibili
secondo la legge di entrambe le Parti con una pena detentiva non
inferiore nel minimo ad un anno o con una pena detentiva piu' grave.
2. Se la domanda di estradizione e' formulata in relazione ad una
persona condannata con sentenza definitiva dall'Autorita' giudiziaria
della Parte Richiedente, ad una pena detentiva che, al momento della
presentazione della domanda, sia pari ad almeno sei mesi.
3. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della
legge di entrambi gli Stati in conformita' al paragrafo 1 del
presente Articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto
rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato
con la stessa terminologia.
4. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi e di cambi,
l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il motivo che
la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e
di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse,
imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente.
5. L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della
richiesta e' stato commesso fuori dal territorio della Parte
Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta autorizzi il
perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo
territorio.
6. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' reati,
ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi
gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai
paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte Richiesta puo'
concedere l'estradizione per tutti i detti reati.
Articolo 3
Motivi di Rifiuto Obbligatori
L'estradizione non e' concessa se:
a) la Parte richiesta ha motivo di ritenere che la domanda di
estradizione e' presentata ai fine di sottoporre ad azione penale o
di punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione,
nazionalita', etnia, condizione sociale od opinioni politiche;
b) se il reato per il quale e' richiesta potrebbe essere punito
dalla Parte Richiedente con la pena di morte o con altra pena vietata
dalla legge della Parte Richiesta. In tali casi, a domanda della
Parte Richiedente, la Parte Richiesta sottopone a procedimento penale
dinanzi alle proprie Autorita' competenti la persona richiesta, ai
sensi della propria legge. A tale scopo, la Parte Richiedente
fornisce alla Parte Richiesta la documentazione, le prove, i
materiali ed ogni altra informazione necessaria in suo possesso. La
Parte Richiesta informera' la Parte Richiedente sull'esito del
processo penale.
c) se il reato per il quale la domanda di estradizione e'
presentata e' stato commesso al di fuori del territorio della Parte
Richiesta, ma e' pregiudizievole per gli interessi della Parte
Richiesta;
d) se la Parte Richiesta ha motivo di ritenere che, nella Parte
Richiedente, la persona richiesta e' stata sottoposta o potrebbe
essere sottoposta, per il reato per il quale e' domandata
l'estradizione, ad una pena o ad un qualsiasi altro atto od omissione
che non assicuri il rispetto dei diritti umani fondamentali ovvero ad
un trattamento degradante, inumano e crudele;
e) se, al momento del ricevimento della domanda, l'azione penale,
ai sensi della legge della Parte Richiesta, non puo' essere
esercitata o la pena non puo' essere eseguita per prescrizione dei
termini o per qualsiasi altro legittimo motivo;
f) se per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la
persona richiesta e' stata gia' definitivamente giudicata dalle
Autorita' competenti della Parte Richiesta;
g) se la Parte Richiesta ha concesso asilo politico alla persona
per la quale e' stata avanzata domanda di estradizione;
h) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione
dell'estradizione puo' compromettere la propria sovranita', sicurezza
nazionale; ordine pubblico, o altri interessi dello Stato o essere
contraria alla propria Costituzione o ai principi fondamentali della
propria legge;
i) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato dalla
Parte Richiesta come un reato politico o come un reato connesso a un
siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:
1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica
o la liberta' di Capi di Stato o di Governo o dei membri della loro
famiglia
2) i reati di terrorismo, ne' qualsiasi altro reato non
considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono
parti;
j) se il reato per il quale e' domandata l'estradizione
costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato
Richiesto.
Articolo 4
Motivi di Rifiuto Facoltativi
L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti
circostanze:
a) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e'
soggetto alla giurisdizione della Parte Richiesta conformemente alla
propria legge interna e la persona richiesta e' sottoposta a
procedimento penale dalle Autorita' competenti della medesima Parte
per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata;
b) se la Parte Richiesta, nel tenere conto della gravita' del
reato e degli interessi della Parte Richiedente, ritiene che
l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere
umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o
di altre condizioni personali della persona richiesta.
Articolo 5
Estradizione del Cittadino
1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei
propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione, e a domanda della Parte
Richiedente, la Parte Richiesta sottopone a procedimento penale
dinanzi alle proprie Autorita' competenti la persona richiesta, ai
sensi della legge interna. A tale scopo, la Parte Richiedente
fornisce alla Parte Richiesta, per mezzo delle Autorita' Centrali di
cui all'Articolo 6 del presente Trattato, le prove, la
documentazione, i materiali ed ogni altra informazione utile in suo
possesso,
3. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte
Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del
procedimento.
4. Sempre su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta,
puo' dare esecuzione alla sentenza di condanna definitiva emessa
dalle Autorita' della Parte Richiedente, nel rispetto della propria
normativa. A tal fine, la Parte Richiedente deve inviare la
documentazione indicata al paragrafo 2 del presente articolo. La
Parte Richiedente informa la Parte Richiesta sull'esito
dell'esecuzione della sentenza.
Articolo 6
Autorita' Centrali delle Parti
1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste
di estradizione e comunicano tra loro direttamente tramite le
Autorita' Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorita' Centrale e' il Ministero
della Giustizia e per la Repubblica del Kazakhstan e' l'Ufficio del
Procuratore Generale.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale
diplomatico, per iscritto, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita'
Centrale designata.
Articolo 7
Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari
1. La richiesta di estradizione e' formulata per iscritto e deve
contenere quanto segue:
a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente;
b) il nome e cognome, la data di nascita, il sesso, la
nazionalita', la residenza o il domicilio della persona richiesta, i
dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione
utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi,
nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le
impronte digitali della stessa;
c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale
l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e
del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione
giuridica;
d) i testi delle disposizioni di legge applicabili, relativi alla
qualificazione del reato, alle condizioni di procedibilita',
all'indicazione della pena che puo' essere inflitta, alla
prescrizione del reato e della pena. Se il reato oggetto della
richiesta e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato
Richiedente, il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la
giurisdizione di tale Stato;
2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo,
la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:
a) se la domanda e' relativa all'esercizio dell'azione penale, da
una copia autentica del provvedimento privativo della liberta'
personale emesso dal giudice della Parte Richiedente;
b) se la domanda e' rivolta all'esecuzione di una sentenza
definitiva emessa dall'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente,
da una copia autentica della sentenza esecutiva, eventualmente con
indicazione della pena gia' eseguita prima della condanna.
3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno
presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi
i e 2 sono sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle Autorita'
competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla
traduzione nella lingua inglese.
Articolo 8
Informazioni Supplementari
1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno
della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere
alla Parte Richiesta di prendere una decisione in applicazione del
presente Trattato, quest'ultima puo' richiedere che siano fornite le
informazioni supplementari entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta.
2. Se entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo
non sono pervenute le informazioni supplementari richieste, la
persona puo' essere rimessa in liberta'. Tuttavia, la Parte
Richiedente puo' avanzare una nuova richiesta di estradizione per la
stessa persona e per lo stesso reato.
3. Se una persona e' rimessa in liberta' ai sensi del paragrafo 2
del presente articolo, la Parte Richiesta ne informa la Parte
Richiedente entro due giorni.
Articolo 9
Decisione sulla richiesta di estradizione
1. La Parte Richiesta decide sulla richiesta di estradizione in
conformita' alle disposizioni del presente Trattato e ai sensi della
propria legge ed informa prontamente la Parte Richiedente sulla sua
decisione.
2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la richiesta
di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere comunicati alla
Parte Richiedente.
Articolo 10
Principio di Specialita'
1. La persona estradata ai sensi del presente Trattato non puo'
essere sottoposta a procedimento penale o a provvedimenti restrittivi
della liberta' personale, punita o detenuta per un reato diverso da
quello per cui e' stata estradata, ad eccezione dei seguenti casi:
a) se reato e' stato commesso in data successiva
all'estradizione;
b) se la persona estradata lascia il territorio della Parte
Richiedente dopo l'estradizione e successivamente vi fa
volontariamente ritorno;
c) se la persona estradata non lascia il territorio della Parte
Richiedente entro quarantacinque giorni dal momento in cui ha avuto
la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il
lasso di tempo durante il quale la persona non ha lasciato territorio
della Parte Richiedente per cause indipendenti dalla sua volonta';
d) se la Parte Richiesta vi acconsente. In tal caso, la Parte
Richiesta, previa specifica domanda della Parte Richiedente, puo'
acconsentire al perseguimento della persona estradata o
all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa per un
reato diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione. In
quest'ultimo caso, la Parte Richiesta puo' chiedere alla Parte
Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni
indicati all'art. 7 del presente Trattato.
Articolo 11
Riestradizione ad uno Stato Terzo
Salvo i casi previsti nei punti b) e c) del paragrafo 1
dell'Articolo 10, senza il consenso della Parte Richiesta la Parte
Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli
e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati
commessi anteriormente alla consegna. La Parte Richiesta, ai fini
della decisione, puo' richiedere la produzione dei documenti e delle
informazioni indicati all'Articolo 7.
Articolo 12
Arresto a fini estradizionali
1. In caso di urgenza, la Parte Richiedente puo' domandare
l'arresto della persona richiesta in vista della presentazione della
richiesta di estradizione. La domanda di arresto e' avanzata per
iscritto mediante le Autorita' Centrali ai sensi dell'Articolo 6 di
questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di
Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.
2. La domanda di arresto deve contenere il riferimento al
provvedimento giudiziario della Parte Richiedente, sulla cui base
verra' domandata l'estradizione, e l'impegno a presentare
tempestivamente una richiesta formale di estradizione.
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto, la Parte Richiesta
adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona
richiesta ed informa prontamente la Parte Richiedente dell'esito
della sua domanda.
4. Se trascorsi quaranta giorni dalla data dell'arresto,
l'Autorita' centrale della Parte Richiesta non ha ricevuto la domanda
di estradizione, la persona arrestata viene rilasciata. Su richiesta
della Parte Richiedente, l'arresto puo' essere prolungato di altri
venti giorni.
5. Il rilascio della persona in conformita' al par. 4 del presente
articolo non impedisce di continuare la procedura di estradizione
della persona ricercata, qualora la Parte Richiesta successivamente
riceva la domanda di estradizione.
Articolo 13
Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati
Se la Parte Richiesta riceve domande di estradizione riguardanti la
stessa persona da due o piu' Stati, compresa la Parte Richiedente,
per gli stessi o diversi reati, essa prende in considerazione le
seguenti circostanze ai fini della decisione:
a) se le domande sono state formulate sulla base di trattati
vigenti;
b) la gravita' del reato;
c) la data ed il luogo in cui e' stato commesso il reato;
d) la nazionalita' e la residenza permanente della persona;
e) le date di presentazione delle richieste;
f) la possibilita' di una successiva estradizione verso uno Stato
terzo.
Articolo 14
Consegna della Persona
1. Se la Parte Richiesta accetta la domanda di estradizione, le
Parti concordano prontamente la data, il luogo ed ogni altro
particolare rilevante ai fini dell'estradizione della persona. La
Parte Richiedente e' informata della durata della detenzione subita
dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta e' di
quaranta giorni dalla data in cui la Parte Richiedente e' informata
della concessione dell'estradizione.
3. Se entro il periodo di tempo specificato al paragrafo 2 del
presente articolo, la Parte Richiedente non prende in consegna la
persona da estradare, la Parte Richiesta prontamente la rilascia e
puo', a fronte di una nuova domanda di estradizione per la stessa
persona e per lo stesso reato, rifiutarsi di estradarla verso la
Parte Richiedente, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 4 del
presente articolo.
4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna
l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore,
la Parte interessata ne informa l'altra e le Parti medesime
concordano una nuova data di consegna.
5. Quando l'estradando fugge tornando nella Parte Richiesta prima
che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna
nella Parte Richiedente, tale persona puo' essere nuovamente
estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata
dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In tal caso, la Parte
Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'Articolo 7
del presente Trattato.
6. Il periodo di tempo trascorso in detenzione a fini
estradizionali, anche agli arresti domiciliari, e' conteggiato nel
computo complessivo della pena inflitta dalla Parte Richiedente.
Articolo 15
Consegna Differita e Consegna Temporanea
1. Se, nella Parte Richiesta, nei confronti della persona richiesta
e' in corso un procedimento penale o e' in corso l'esecuzione della
pena per un reato diverso da quello per il quale e' domandata
l'estradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere
l'estradizione, puo' differire la consegna fino alla conclusione del
procedimento o alla completa esecuzione della condanna. In questo
caso la Parte Richiesta informa la Parte Richiedente di tale
differimento.
2. Tuttavia, su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta
puo', in conformita' alla sua legislazione nazionale, consegnare
temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine
di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso,
concordando la durata e le modalita' della consegna temporanea. La
persona consegnata e' detenuta durante la sua permanenza nel
territorio della Parte Richiedente ed e' riconsegnata alla Parte
Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione e'
computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.
3. La consegna puo' essere differita anche quando, per le
condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento puo'
porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tal caso,
e' necessario che la Parte Richiesta presenti alla Parte Richiedente
una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura
sanitaria pubblica competente.
Articolo 16
Procedura Semplificata di Estradizione
1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di
acconsentire ad essa, questa puo' essere concessa sulla base della
sola domanda di estradizione senza che sia necessario presentare la
documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia
la Parte Richiesta puo' richiedere le ulteriori informazioni che
ritenga necessarie per accordare l'estradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta e' valida
se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorita'
competente della Parte Richiesta, che ha l'obbligo di informare la
persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale
di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione
conferitagli dal principio di specialita' di cui all'articolo 10 del
presente Trattato e dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa.
3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale giudiziario
in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni della sua
validita'.
Articolo 17
Consegna di Oggetti
1. A domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in
conformita' alla propria legge, sequestra gli oggetti o gli strumenti
del reato ed ogni altro bene che si trovi sul proprio territorio ed
abbia valore di prova. Quando l'estradizione e' concessa, la Parte
Richiesta consegna tali cose alla Parte Richiedente.
2. La consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente
Articolo, con il consenso della Parte Richiesta, e' effettuata anche
quando l'estradizione diviene impossibile, sebbene gia' accordata.
3. La Parte Richiesta, al fine dello svolgimento di un altro
procedimento penale, puo' differire la consegna degli oggetti di cui
al paragrafo 1 del presente articolo fino alla conclusione di tale
procedimento o trasferirli temporaneamente, purche' la Parte
Richiedente li restituisca alla fine del procedimento.
4. La consegna alla Parte Richiedente degli oggetti sequestrati e'
eseguita senza violazione dei diritti della Parte Richiesta o di
terzi. La Parte Richiedente, su richiesta scritta della Parte
Richiesta o di un terzo, restituisce prontamente e senza spese gli
oggetti, nel rispetto dei diritti di tali parti su detti beni, dopo
la conclusione del processo.
Articolo 18
Transito
1. Quando una delle Parti, cooperando con un Paese Terzo, deve
effettuare il transito di persone estradate attraverso il territorio
dell'altra Parte, la prima Parte richiede all'altra Parte
l'autorizzazione al transito sul territorio di questa.
2. Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto scalo
nel territorio dell'altra Parte, tale autorizzazione non e'
richiesta.
3. La Parte Richiesta, se cio' non e' incompatibile con la propria
legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente.
Articolo 19
Spese
1. La Parte Richiedente sostiene le spese relative al trasferimento
della persona estradata ad eccezione delle spese sostenute nel
territorio della Parte Richiesta.
2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha
richiesto tale transito.
Articolo 20
Informazioni sui seguiti
La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornisce le
informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a
carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di
tale persona ad uno Stato terzo.
Articolo 21
Rapporti con altri Trattati Internazionali
Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in
materia di estradizione in conformita' ad altri accordi
internazionali a cui entrambe le Parti aderiscono.
Articolo 22
Riservatezza
Le Parti si impegnano a rispettare il carattere di riservatezza o
di segretezza della documentazione e delle informazioni fornite
all'altra Parte o ricevute dalla stessa, quando vi e' una domanda
espressa in tal senso della Parte interessata.
Articolo 23
Soluzione di Controversie
Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o
all'applicazione del presente Trattato sara' risolta mediante
consultazione tra le Autorita' centrali. Ove l'accordo non venga
raggiunto, la controversia sara' risolta mediante consultazione per
via diplomatica.
Articolo 24
Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione
1. Il presente Trattato entrera' in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche
con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici,
l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di
ratifica.
2. Con l'accordo delle Parti, al presente Trattato potranno essere
apportate modifiche, che diverranno parte integrante del Trattato
stesso, mediante protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore
secondo la medesima procedura prescritta al paragrafo 1 del presente
Articolo..
3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte ha
facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento
dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La
cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno successivo alla
data della comunicazione.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in
due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazako e inglese, tutti
i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in
lingua inglese.
Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica del Kazakhstan