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LEGISLAZIONE22 Settembre 2019

Legge 24 luglio 2019 n. 90 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

Ratifica  ed  esecuzione  dei  seguenti  Trattati:  a)  Trattato   di
assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e
la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;  b)
Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e  la  Repubblica
del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. (19G00100) 

(GU n.194 del 20-8-2019)

 

 Vigente al: 21-8-2019

 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  a  ratificare  i
seguenti Trattati: 
    a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia  penale  tra  la
Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto  ad  Astana
il 22 gennaio 2015; 
    b) Trattato di estradizione  tra  la  Repubblica  italiana  e  la
Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. 
                               Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  ai  Trattati  di   cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore,
in conformita' a quanto disposto, rispettivamente,  dall'articolo  28
del  Trattato  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),   e
dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b). 
                               Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 9, 13 e 17 del Trattato di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), valutati in euro 26.434 annui a decorrere dall'anno 2019,
e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12  e  25  del  medesimo
Trattato, pari a  euro  17.100  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,
nonche' agli oneri derivanti dalle spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), valutati in euro 44.895 annui a decorrere dall'anno 2019,
e dalle rimanenti spese di cui agli  articoli  7  e  8  del  medesimo
Trattato, pari a euro 5.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 24 luglio 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Moavero  Milanesi,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
                 TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA 
                          IN MATERIA PENALE 
                                 TRA 
                       LA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                    LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN 
 
  La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan e la  qui  di
seguito denominati "Parti Contraenti", 
  desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due  Paesi
con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base  del  reciproco
rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; 
  ritenendo che tale obiettivo puo'  essere  conseguito  mediante  la
conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia
di assistenza giudiziaria nel settore penale, 
  hanno stabilito quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Le  Parti,  in  conformita'  alle  disposizioni  del   presente
Trattato, si impegnano,  su  richiesta,  a  prestarsi  reciprocamente
assistenza giudiziaria in materia penale. 
  2. Tale assistenza comprende: 
    (a) la ricerca e l'identificazione di persone; 
    (b) la notifica di  atti  e  documenti  relativi  a  procedimenti
penali; 
    (c) la citazione di testimoni,  parti  offese  e  periti  per  la
comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente della  Parte
Richiedente; 
    (d) l'acquisizione  e  la  trasmissione  di  atti,  documenti  ed
elementi di prova; 
    (e) l'assunzione di interrogatori e di dichiarazioni di persone; 
    (f) il trasferimento temporaneo di persone detenute  al  fine  di
rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; 
    (g) l'espletamento di perizie, l'esame  di  luoghi,  documenti  o
cose; 
    (h) l'esecuzione  di  perquisizioni,  sequestri,  congelamenti  e
confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato; 
    (i) lo scambio di informazioni in materia di diritto nazionale 
    (j)  la  comunicazione  di  sentenze  penali  e  di  informazioni
estratte dagli archivi giudiziari; 
    (k) qualsiasi altra forma di assistenza, ad eccezione  di  quanto
previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, che non contrasti con
le leggi della Parte Richiesta. 
  3. Il presente Trattato non si applica: 
    (a) all'esecuzione  di  ordini  di  arresto  o  di  altre  misure
restrittive della liberta' personale; 
    (b) all'estradizione di persone; 
    (c)  all'esecuzione  di   sentenze   penali,   fatte   salve   le
disposizioni contenute nel presente Trattato in materia  di  confisca
dei beni; 
    (d)  al  trasferimento   della   persona   condannata   ai   fini
dell'esecuzione della pena; 
    (e) al trasferimento dei procedimenti penali. 
 
 
                             Articolo 2 
 
                        Doppia Incriminazione 
 
  1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata  anche  quando  il
fatto per il quale e' richiesta non  costituisce  reato  nella  Parte
Richiesta. 
  2. Quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di
perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca di  beni  ed  altri
atti che  incidono  su  diritti  fondamentali  delle  persone  o  che
risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata  se  il
fatto  per  cui  e'  richiesta   e'   previsto   come   reato   anche
dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta. 
 
 
                             Articolo 3 
 
            Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza Giudiziaria 
 
  1. La Parte Richiesta puo' rifiutare,  in  tutto  o  in  parte,  di
concedere l'assistenza giudiziaria richiesta se: 
    (a)  la  richiesta  di  assistenza  e'  contraria  alla   propria
legislazione nazionale o non conforme alle disposizioni del  presente
Trattato; 
    (b) il reato per cui si procede e' punito dalla Parte Richiedente
con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto; 
    (c) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad
un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano
reati politici: 
      1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica
o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un  membro  della
sua famiglia; 
      2)  i  reati  di  terrorismo  e  qualsiasi  altro   reato   non
considerato  reato  politico  ai   sensi   di   qualsiasi   trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli  Stati  sono
parti; 
    (d) la richiesta di assistenza si riferisce ad un reato di natura
esclusivamente militare che non costituisce  reato  comune  ai  sensi
della legislazione ordinaria genericamente applicabile; 
    (e) ci sono fondati motivi  per  ritenere  che  la  richiesta  e'
avanzata al fine di perseguire, punire o promuovere altre azioni  nei
confronti di una persona per motivi  attinenti  a  religione,  sesso,
razza, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione  di
tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; 
    (f) risulta gia' in corso  un  procedimento  penale  nella  Parte
Richiesta, o e' gia' stata pronunciata una sentenza  definitiva,  nei
confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di
cui alla richiesta; 
    (g)  l'esecuzione   della   richiesta   puo'   compromettere   la
sovranita',  sicurezza,  l'ordine   pubblico   od   altri   interessi
essenziali della  Parte  Richiesta,  ovvero  determinare  conseguenze
contrastanti con  i  principi  fondamentali  della  sua  legislazione
nazionale. 
  2. La Parte Richiesta puo' rinviare l'esecuzione della richiesta di
assistenza se la stessa interferisce con un  procedimento  penale  in
corso nella Parte Richiesta. 
  3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, la
Parte Richiesta ha la facolta'  di  valutare  se  l'assistenza  possa
essere concessa a determinate condizioni. A tal  fine,  le  Autorita'
Centrali di ciascuna Parte, designate ai sensi  dell'Articolo  4  del
presente Trattato, si consultano e, se la Parte  Richiedente  accetta
l'assistenza condizionata, la richiesta e'  eseguita  in  conformita'
alle modalita' convenute. 
  4.  Quando  la  Parte  Richiesta  rifiuta  o  rinvia   l'assistenza
giudiziaria informa per iscritto la Parte Richiedente  delle  ragioni
del suo rifiuto o del rinvio. 
 
 
                             Articolo 4 
 
                         Autorita' Centrali 
 
  1. Ai fini del presente Trattato, le Parti designano  le  Autorita'
Centrali competenti per la sua attuazione: 
    a)  Per  la  Repubblica  Italiana  l'Autorita'  Centrale  e'   il
Ministero della Giustizia. 
    b) Per la Repubblica  del  Kazakhstan,  l'Autorita'  Centrale  e'
l'Ufficio del Procuratore Generale; 
  2. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il  canale
diplomatico,  gli  eventuali  cambiamenti   dell'Autorita'   Centrale
designata. 
  3. Le Autorita' centrali comunicheranno direttamente tra  loro  per
l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. 
 
 
                             Articolo 5 
 
                  Forma e Contenuto delle Richieste 
 
  1. La richiesta di assistenza e'  formulata  per  iscritto  e  deve
recare la firma della persona autorizzata ed il timbro dell'Autorita'
richiedente in conformita' alle norme interne. 
  2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue: 
    (a) l'identificazione dell'Autorita' competente  che  conduce  le
indagini; 
    (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi  il
tempo e il luogo dd commesso reato ed eventuali danni cagionati; 
    (c)  l'indicazione  delle  disposizioni  di  legge   applicabili,
comprese le norme sulla prescrizione e sulla  pena  che  puo'  essere
inflitta; 
    (d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste; 
    (e)  l'indicazione  del  termine  entro  il  quale  la  richiesta
dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata; 
    (f) l'indicazione delle persone la cui presenza e' necessaria per
l'esecuzione della richiesta, in conformita' al successivo Articolo 6
paragrafo 3; 
    (g) le informazioni sulle indennita' e sui rimborsi spese  a  cui
ha  diritto  la  persona  che  e'  citata  a  comparire  nello  Stato
Richiedente  per  l'assunzione  di  una  prova,  in  conformita'   al
successivo Articolo 10 paragrafo 3; 
    (h) le  informazioni  necessarie  per  l'assunzione  della  prova
mediante videoconferenza, in conformita' ai  successivo  Articolo  12
paragrafo 5. 
  3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, deve altresi'
contenere quanto segue: 
    (a) le informazioni sulle persone soggette ad indagine; 
    (b) le informazioni sulla persona da rintracciare e sul luogo  in
cui puo' trovarsi; 
    (c) le informazioni sull'identita' e la residenza  della  persona
destinataria della notifica nonche' sul modo in cui la notifica  deve
essere eseguita; 
    (d)  le  informazioni  sull'identita'  e  sulla  residenza  della
persona che deve rendere testimonianza o fornire prove; 
    (e) l'ubicazione e la descrizione  del  luogo  o  della  cosa  da
esaminare; 
    (f) l'ubicazione e la  descrizione  del  luogo  da  perquisire  e
l'indicazione dei beni da sequestrare, congelare o confiscare; 
    (g) l'indicazione delle procedure  particolari  che  si  desidera
vengano seguite nel dare esecuzione  alla  richiesta  e  le  relative
ragioni; 
    (h) l'indicazione delle esigenze di riservatezza e delle  ragioni
sottostanti; 
    (i)   qualsiasi   altra   informazione   che   possa   facilitare
l'esecuzione della richiesta. 
  4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto  della  richiesta
non sia sufficiente ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni. 
  5. La richiesta  di  assistenza  giudiziaria  e  la  documentazione
giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono redatte
nella  lingua  della  Parte  Richiedente  ed  accompagnate   da   una
traduzione in lingua inglese. 
  6. La richiesta, presentata attraverso le Autorita' Centrali di cui
al precedente Articolo 4, puo' essere preliminarmente  inoltrata  con
mezzi  di  comunicazione  rapida,  compresi  telex,   fax   e   posta
elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i
trenta giorni successivi, pena  la  caducazione  della  richiesta  di
assistenza. 
 
 
                             Articolo 6 
 
                     Esecuzione della Richiesta 
 
  1. La Parte Richiesta da' immediata esecuzione  alla  richiesta  di
assistenza in conformita' alla  sua  legislazione  nazionale.  A  tal
fine, la competente Autorita' della Parte Richiesta emette gli ordini
di comparizione, i  mandati  di  perquisizione,  i  provvedimenti  di
sequestro, congelamento o confisca o qualsiasi altro atto  necessario
all'esecuzione della richiesta. 
  2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la
Parte  Richiesta  esegue  la  richiesta  di  assistenza  secondo   le
modalita' indicate dalla Parte Richiedente. 
  3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la
Parte  Richiesta  puo'  autorizzare  le  persone  specificate   nella
richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione
della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa  tempestivamente
la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione  della
richiesta. 
  4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte  Richiedente
riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. 
  5. Se  la  persona  nei  cui  confronti  deve  essere  eseguita  la
richiesta di assistenza giudiziaria  invoca  immunita',  prerogative,
diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale  della  Parte
Richiesta, l'Autorita' competente dirime la questione  adottando  una
decisione in merito e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente
per le determinazioni di competenza. 
  6. I documenti trasmessi a sostegno della  richiesta  sono  redatti
nella lingua della Parte Richiesta ed accompagnate da una  traduzione
in lingua inglese e certificate dall'Autorita' competente della Parte
che ha eseguito la richiesta. 
 
 
                             Articolo 7 
 
                         Ricerca di Persone 
 
  In conformita' alle disposizioni del presente  Trattato,  la  Parte
Richiesta fa tutto il possibile per rintracciare le persone  indicate
nelle richieste di  assistenza  giudiziaria  che  presumibilmente  si
trovano nel suo territorio, e informa la Parte Richiedente dell'esito
delle ricerche. 
 
 
                             Articolo 8 
 
      Citazioni di fronte all'Autorita' competente e Notifiche 
 
  1. La Parte Richiesta  provvede  a  effettuare  le  citazioni  e  a
notificare altri  documenti  trasmessi  dalla  Parte  Richiedente  in
conformita' alla sua legislazione nazionale. 
  2.  La  Parte  Richiesta,  dopo  avere  eseguito  la  notifica,  fa
pervenire allo Parte Richiedente un attestato  di  avvenuta  notifica
recante la firma della persona autorizzata o il timbro dell'Autorita'
notificante, con l'indicazione della data,  ora,  luogo  e  modalita'
della consegna, nonche' della persona a cui sono stati  consegnati  i
documenti. Quando la notifica non e'  eseguita,  La  Parte  Richiesta
informa tempestivamente la Parte  Richiedente  e  comunica  i  motivi
della mancata notifica. 
  3. La richiesta di notifica di citazioni a  comparire  deve  essere
formulata alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo
2 dell'Articolo 10. 
  4. La citazione e la notifica non  devono  essere  accompagnati  da
minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione. 
 
 
                             Articolo 9 
 
             Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto 
 
  1.  La  Parte  Richiesta,  in  conformita'  alla  sua  legislazione
nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni  di  testimoni,
parti offese, persone sottoposte ad indagini  o  detenute,  periti  o
altre persone, nonche' acquisisce gli atti, i documenti  e  le  altre
prove  indicate  nella  richiesta  di  assistenza  giudiziaria  e  li
trasmette alla Parte Richiedente. 
  2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte  Richiedente
della data, dell'ora e del  luogo  dello  svolgimento  dell'attivita'
probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalita'  di
cui al paragrafo  3  dell'Articolo  6.  Se  necessario  le  Autorita'
Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente  per
entrambi le Parti. 
  3. La persona citata a rendere  dichiarazioni  o  a  fornire  altri
elementi di prova ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando  la
legislazione della Parte  Richiesta  o  della  Parte  Richiedente  lo
consente; a tal  fine,  la  Parte  Richiedente  deve  farne  espressa
menzione nella richiesta. 
  4. La Parte Richiesta  ammette  la  presenza  del  difensore  della
persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi  di
prova, laddove cio'  sia  previsto  dalla  legislazione  della  Parte
Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta. 
  5. I documenti, i beni e gli altri elementi di prova  ai  quali  si
sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni  o  a  fornire
altri elementi di prova possono essere acquisiti e  sono  ammissibili
nella  Parte  Richiedente  come  mezzo  di   prova   in   conformita'
all'ordinamento di questa. 
 
 
                             Articolo 10 
 
            Assunzione Probatoria nella Parte Richiedente 
 
  1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita una
persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente  nel  territorio
della  Parte  Richiedente  al   fine   di   rendere   interrogatorio,
testimonianza, di essere ascoltata come  perito  ovvero  di  compiere
altre   attivita'   processuali.   La   Parte    Richiesta    informa
tempestivamente la Parte Richiedente  della  disponibilita'  di  tale
persona. 
  2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta
di notifica della citazione a comparire dinanzi ad  un'Autorita'  del
territorio della Parte Richiedente non piu' tardi di sessanta  giorni
prima del giorno previsto per la comparizione,  salvo  che  la  Parte
Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i  casi
urgenti. 
  3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la  misura  in  cui
sono concessi alla persona citata indennita' e rimborsi spese. 
 
 
                             Articolo 11 
 
                 Garanzie e Principio di Specialita' 
 
  1. La persona che si trova nel territorio della  Parte  Richiedente
ai sensi del precedente Articolo 10: 
    (a) non puo' essere indagata,  perseguita,  giudicata,  arrestata
ne' sottoposta ad altra misura  privativa  della  liberta'  personale
dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente
alla sua entrata nel territorio di detta Parte; 
    (b) non puo' essere costretta a  rendere  testimonianza  o  altre
dichiarazioni  ne'  a  partecipare  a  qualsiasi  atto   relativo   a
procedimento  diverso  da  quello  menzionato  nella   richiesta   di
assistenza, se non previo consenso  della  Parte  Richiesta  e  della
persona stessa. 
  2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere  effetto  se
la persona ivi menzionata: 
    (a) non ha lasciato il territorio della Parte  Richiedente  entro
trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che
la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il
periodo durante il quale la persona non  ha  lasciato  il  territorio
della Parte Richiedente per cause di forza maggiore; 
    (b)  avendo  lasciato  il  territorio  della  Parte  Richiedente,
volontariamente vi fa ritorno. 
  3. La persona che ha ricevuto la citazione di fronte  all'Autorita'
competente e non compare o si  rifiuta  di  rendere  dichiarazioni  o
fornire altri elementi di prova, ovvero di partecipare ad altri  atti
processuali ai sensi degli Articoli 9 e 10 del presente Trattato, non
puo' essere sottoposta, per la sua  mancata  comparizione  o  il  suo
rifiuto, a misure coercitive o privative  della  liberta'  personale,
ivi  compreso  l'accompagnamento  coattivo.  A   richiesta,   possono
applicarsi eventuali sanzioni di altra  natura  che  la  legge  della
Parte Richiesta prevede in circostanze simili. 
  4. Il testimone, la  persona  offesa  o  il  perito,  ascoltato  in
conformita' agli Articoli 9 e 10, e'  comunque  responsabile  per  il
contenuto della dichiarazione testimoniale, della relazione  peritale
ovvero per gli altri  elementi  di  prova  forniti  nel  corso  della
comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni della Parte
Richiesta e della Parte  Richiedente  e  fatta  salva  la  rispettiva
giurisdizione di ciascuna Parte sul reato. 
 
 
                             Articolo 12 
 
                 Attivita' mediante Videoconferenza 
 
  1. Se una persona si trova nel territorio della Parte  Richiesta  e
deve essere ascoltata  in  qualita'  di  testimone,  persona  offesa,
perito, persona sottoposta ad indagini  o  imputato  dalle  Autorita'
competenti della Parte Richiedente, quest'ultimo puo' chiedere che la
comparizione abbia luogo per  videoconferenza,  in  conformita'  alle
disposizioni di  questo  Articolo,  se  risulta  impossibile  che  la
persona si presenti volontariamente nel suo territorio. 
  2. La  comparizione  per  videoconferenza  puo'  essere,  altresi',
richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o  a
procedimento penale, se questa vi acconsente e se cio' non  contrasta
con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve
essere permesso al difensore della  persona  che  compare  di  essere
presente nel luogo in cui  questa  si  trova  nella  Parte  Richiesta
ovvero dinanzi  all'Autorita'  competente  della  Parte  Richiedente,
consentendosi al  difensore  di  poter  comunicare  riservatamente  a
distanza con il proprio assistito. 
  3. La comparizione  mediante  videoconferenza  deve  essere  sempre
effettuata nel caso in cui la persona che  deve  essere  ascoltata  o
interrogata e' detenuta nel territorio della Parte Richiesta. 
  4. La Parte Richiesta autorizza le  attivita'  per  videoconferenza
sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. 
  5. Le richieste di attivita' per videoconferenza  devono  indicare,
oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i  motivi  per  i  quali  e'
impossibile che la persona  libera  da  ascoltare  o  interrogare  si
presenti  personalmente  nella  Parte  Richiedente,  nonche'   recare
l'indicazione  dell'Autorita'   competente   e   dei   soggetti   che
riceveranno la dichiarazione. 
  6. L'Autorita' competente della Parte Richiesta cita a comparire la
persona in conformita' alla propria legislazione. 
  7. Con riferimento alle attivita' per videoconferenza si  applicano
le seguenti disposizioni: 
    (a) le Autorita' competenti di entrambe le  Parti  sono  presenti
durante  l'assunzione  probatoria,  se  necessario  assistite  da  un
interprete. L'Autorita' competente  della  Parte  Richiesta  provvede
all'identificazione  della   persona   comparsa   ed   assicura   che
l'attivita'  sia  svolta  in  conformita'  al   proprio   ordinamento
giuridico  interno.  Quando  l'Autorita'   competente   della   Parte
Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria,
non  siano  rispettati  i   principi   fondamentali   della   propria
legislazione, adotta immediatamente le  misure  necessarie  affinche'
l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi; 
    (b) le Autorita' competenti di entrambe le Parti si accordano  in
ordine alle misure di protezione della persona  citata,  quando  cio'
sia necessario; 
    (c) la persona citata a rendere dichiarazioni o a  fornire  altri
elementi di' prova ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la
legislazione della Parte  Richiesta  o  della  Parte  Richiedente  lo
consente. 
    (d) la Parte Richiesta provvede affinche' la persona comparsa sia
assistita da un interprete quando cio' sia necessario. 
  8. L'Autorita' competente della Parte Richiesta redige, al  termine
delle attivita', un verbale in cui e' indicata la data  ed  il  luogo
della  comparizione,  le  generalita'  della  persona  comparsa,   le
generalita' e la qualifica  di  tutte  le  altre  persone  che  hanno
partecipato all'attivita' e le condizioni tecniche in cui e' avvenuta
l'assunzione probatoria. L'originale del verbale  e'  tempestivamente
trasmesso dall'Autorita' competente della Parte Richiesta. 
  9. Le spese sostenute  dalla  Parte  Richiesta  per  effettuare  la
videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la
Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso. 
  10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di  tecnologie  di
collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle
specificate  ai  precedenti  paragrafi  1  e  2,  ivi  compreso   per
effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti. 
 
 
                             Articolo 13 
 
            Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute 
 
  1. Quando, ai sensi dell'Articolo 12 paragrafo 4, non e'  possibile
l'effettuazione della videoconferenza, la Parte Richiesta, a  domanda
della Parte Richiedente, ha facolta'  di  trasferire  temporaneamente
nella Parte Richiedente una persona detenuta nel  proprio  territorio
al fine  di  consentirne  la  comparizione  dinanzi  ad  un'Autorita'
competente della Parte Richiedente  affinche'  renda  interrogatorio,
testimonianza o altro tipo  di  dichiarazioni,  ovvero  partecipi  ad
altri atti processuali, purche' la persona interessata vi  acconsenta
e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra le Parti
riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni. 
  2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito a
condizione che: 
    (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso
nella Parte Richiesta, nei quali debba intervenire tale persona; 
    (b) la persona trasferita sia mantenuta dalla  Parte  Richiedente
in stato di detenzione. 
  3.  Il  periodo  trascorso  in  stato  di  detenzione  nella  Parte
Richiedente e' computato ai fini dell'esecuzione della pena  inflitta
nella Parte Richiesta. 
  4.  Quando  per  l'esecuzione  del  trasferimento  temporaneo   sia
previsto il transito della persona detenuta attraverso il  territorio
di uno Stato  terzo,  e'  cura  della  Parte  Richiedente  presentare
apposita domanda di transito alle competenti  Autorita'  dello  Stato
terzo ed informare in tempo utile la Parte Richiesta dell'esito della
stessa, trasmettendo la relativa documentazione. 
  5.  La  Parte  Richiedente  riconsegna  immediatamente  alla  Parte
Richiesta la persona trasferita al termine delle attivita' di cui  al
paragrafo 1 del presente  Articolo  ovvero  alla  scadenza  di  altro
termine specificamente convenuto dalle Parti. 
  6.  Alla  persona  trasferita  temporaneamente  in  conformita'  al
presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie  di
cui all'Articolo 11. 
  7. Il trasferimento temporaneo puo' essere  rifiutato  dalla  Parte
Richiesta in presenza di fondati motivi che devono essere  comunicati
alla Parte Richiedente. 
 
 
                             Articolo 14 
 
Protezione  di  Vittime,   Testimoni   ed   altri   Partecipanti   al
                         Procedimento Penale 
 
  In caso fosse necessario o al fine di assicurare i risultati  delle
indagini e la corretta amministrazione della giustizia,  entrambe  le
Parti adottano le misure previste nel proprio  ordinamento  giuridico
interno per la protezione delle vittime, dei  testimoni  e  di  altri
partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed  alle
attivita' di assistenza richieste. 
 
 
                             Articolo 15 
 
            Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici 
 
  1.  La  Parte  Richiesta  fornisce  alla  Parte   Richiedente,   su
richiesta, copia degli atti o dei documenti di uffici statali o  enti
pubblici accessibili al pubblico. 
  2. La Parte Richiesta puo' fornire copia degli atti o dei documenti
di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella
stessa misura e alle stesse condizioni in cui  sarebbero  accessibili
alle Autorita' giudiziarie o  agli  organi  di  polizia  della  Parte
Richiesta. Le copie dei documenti e degli atti sopra indicati  devono
essere certificate dall'Autorita' competente della  Parte  Richiesta.
La Parte Richiesta puo' respingere,  interamente  o  in  parte,  tale
richiesta, informando la Parte Richiedente delle ragioni del diniego. 
 
 
                             Articolo 16 
 
                Produzione di Documenti, Atti e Cose 
 
  1. Quando la richiesta ha  ad  oggetto  la  trasmissione  di  altri
documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15,
la Parte Richiesta  ha  facolta'  di  trasmetterne  copie.  Tuttavia,
laddove la Parte Richiedente richieda esplicitamente la  trasmissione
degli originali, la Parte Richiesta soddisfa tale esigenza nei limiti
del possibile. 
  2. Gli originali dei  documenti  e  degli  atti,  nonche'  i  beni,
trasmessi alla Parte Richiedente sono restituiti non appena possibile
alla Parte Richiesta. 
 
 
                             Articolo 17 
 
          Perquisizioni, Sequestri, Congelamenti e Confisca 
 
  1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte  Richiedente,  esegue
gli accertamenti per verificare se nel suo territorio siano  presenti
proventi di reato o cose pertinenti al reato e  comunica  alla  Parte
Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare  la  richiesta,
la Parte Richiedente comunica alla Parte Richiesta le ragioni che  la
inducono a  ritenere  che  nel  territorio  di  quest'ultima  possano
trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato. 
  2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose  pertinenti
al reato, la Parte Richiesta, su  domanda  della  Parte  Richiedente,
adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di
sequestrare, congelare e confiscare i proventi di  reato  e  le  cose
pertinenti al reato. 
  3.  Su  domanda  della  Parte  Richiedente,  la   Parte   Richiesta
trasferisce, in tutto o in parte, i  proventi  di  reato  e  le  cose
pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di
tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra le Parti. 
  4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque  rispettati  i
diritti della Parte Richiesta e dei terzi su tali proventi di reato e
cose pertinenti al reato. 
 
 
                             Articolo 18 
 
                  Accertamenti Bancari e Finanziari 
 
  1. A seguito  di  specifica  domanda  la  Parte  Richiesta  accerta
prontamente se una determinata persona fisica o giuridica  sottoposta
a procedimento penale e' titolare di uno  o  piu'  rapporti  o  conti
presso le banche ubicate nel suo territorio  e  fornisce  alla  Parte
Richiedente le relative informazioni, ivi  comprese  quelle  relative
all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla
localizzazione di  questi  ultimi  e  alle  movimentazioni  a  questi
riferibili. 
  2. La richiesta di accertamento di' cui al paragrafo 1 del presente
Articolo puo' riguardare  anche  istituti  finanziari  diversi  dalle
banche. 
  3. L'assistenza giudiziaria di cui al presente  Articolo  non  puo'
essere rifiutata per motivi di segreto bancario. 
 
 
                             Articolo 19 
 
          Compatibilita' con altri Trattati Internazionali 
 
  1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti
riconosciuti e gli obblighi  assunti  da  ciascuna  Parte,  derivanti
dalla firma di altri accordi internazionali. 
  2. Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestare  altre
forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in materia  penale  in
virtu' di specifici accordi se  conformi  ai  rispettivi  ordinamenti
giuridici. 
 
 
                             Articolo 20 
 
           Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali 
 
  La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, su richiesta e
ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata  la  richiesta
di assistenza giudiziaria, le informazioni sui  procedimenti  penali,
sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei
confronti di cittadini della Parte Richiedente. 
 
 
                             Articolo 21 
 
             Scambio di Informazioni sulla Legislazione 
 
  Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni  sulle  leggi  in
vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in
uso nei loro rispettivi Paesi. 
 
 
                             Articolo 22 
 
            Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali 
 
  1. Quando la Parte Richiesta trasmette  una  sentenza  penale  deve
fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se
richieste dalla Parte Richiedente. 
  2. I certificati penali necessari all'Autorita'  giudiziaria  della
Parte Richiedente per un procedimento penale sono  trasmessi  a  tale
Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati
alle Autorita' giudiziarie della Parte Richiesta. 
 
 
                             Articolo 23 
 
   Esclusione della Legalizzazione e Validita' di Atti e Documenti 
 
  Gli atti e i documenti forniti in conformita' al presente  Trattato
non richiedono legalizzazioni,  certificazioni  o  autenticazioni  ed
hanno piena efficacia probatoria nella parte Richiedente. 
 
 
                             Articolo 24 
 
                            Riservatezza 
 
  1. La Parte Richiesta attribuisce carattere  di  riservatezza  alla
richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il  suo  contenuto,
la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito
in  esecuzione  della  stessa,  se  cosi'   domandato   dalla   Parte
Richiedente. Quando la  richiesta  non  puo'  essere  eseguita  senza
violare il carattere di riservatezza, la Parte Richiesta  informa  la
Parte Richiedente, la  quale  decide  se  la  richiesta  debba  avere
esecuzione. 
  2. Su motivata domanda della Parte Richiesta, la Parte  Richiedente
attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni e alle  prove
ottenute  durante  l'esecuzione   della   richiesta   di   assistenza
giudiziaria, salvo i casi in cui le prove e le informazioni  ottenute
debbano essere utilizzate nel corso delle indagini o  nell'ambito  di
un processo penale. 
 
 
                             Articolo 25 
 
                                Spese 
 
  1. Le Parti sostengono  le  spese  per  l'esecuzione  del  presente
Trattato in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali. 
  2. La Parte Richiesta sostiene  le  spese  relative  all'esecuzione
della richiesta. 
  Tuttavia, sono a carico, della Parte Richiedente le seguenti spese: 
    (a) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte Richiesta  per
le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3; 
    (b) le spese di viaggio e di soggiorno  nella  Parte  Richiedente
per le persone di cui all'Articolo 10; 
    (c)  le  spese  relative  all'attivita'  di  videoconferenza,  ad
eccezione di quanto previsto dal paragrafo 9 dell'Articolo 12; 
    (d) le spese derivanti dall'esecuzione  della  richiesta  di  cui
all'Articolo 13; 
    (e) le spese sostenute per le finalita' di cui all'Articolo 14; 
    (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti; 
    (g) le spese e gli onorari per la traduzione e  l'interpretariato
e le spese di trascrizione; 
    (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 
  3. Quando l'esecuzione della richiesta  comporta  spese  di  natura
straordinaria, le Parti si consultano allo  scopo  di  concordare  le
condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione  e  i
criteri di suddivisione delle spese. 
 
 
                             Articolo 26 
 
                    Soluzione delle Controversie 
 
  1.   Qualsiasi   controversia    dovuta    all'interpretazione    e
all'applicazione  del  presente  Trattato  sara'   risolta   mediante
consultazione e negoziazioni tra le Parti. 
 
 
                             Articolo 27 
 
                              Modifica 
 
  Mediante accordo le Parti possono introdurre modifiche al  presente
Trattato, le quali diverranno parte integrante dello stesso per mezzo
di un separato protocollo aggiuntivo, il quale entrera' in vigore  in
base alla procedura prevista dal paragrafo  1  dell'Articolo  28  del
Trattato. 
 
 
                             Articolo 28 
 
                   Entrata in Vigore e Cessazione 
 
  1. Il presente Trattato avra'  durata  illimitata  ed  entrera'  in
vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui  le  Parti
si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici,
l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure   interne   di
ratifica. 
  2. La cessazione del presente Trattato avra' effetto  allo  scadere
dei sei  mesi  successivi  alla  data  della  comunicazione  scritta,
inoltrata per via diplomatica all'altra Parte,  dell'esercizio  della
facolta' di recedere dal Trattato. La  cessazione  di  efficacia  non
pregiudichera' le procedure di assistenza giudiziaria iniziate  prima
della cessazione medesima. 
  3. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata
dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati  sono  stati
commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. 
  IN  FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati   dai
rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato. 
  FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in
due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese. 
  In caso di divergenza di  interpretazione,  fa  fede  il  testo  in
lingua inglese. 
 
    Per la Repubblica Italiana      Per la Repubblica del Kazakhstan 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               Treaty 
    between the Republic of Italy and the Republic of Kazakhstan 
           on mutual legal assistance in criminal matters 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                      TRATTATO DI ESTRADIZIONE 
                                 TRA 
                       LA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                    LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN 
 
  La Repubblica Italiana  e  la  Repubblica  del  Kazakhstan  qui  di
seguito denominati "Parti", 
  desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra due  Paesi  con
l'obiettivo di reprimere la criminalita'  sulla  base  del  reciproco
rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; 
  ritenendo che tale obiettivo puo'  essere  conseguito  mediante  la
conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione  comune
in materia di estradizione, 
  hanno stabilito quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
                        Obbligo di Estradare 
 
  Ciascuna  Parte,  conformemente  alle  disposizioni  del   presente
Trattato  e  su  domanda  della  Parte  Richiedente,  si  impegna  ad
estradare all'altra le persone che si trovano nel  suo  territorio  e
che sono ricercate dalla  Parte  Richiedente  per  dare  corso  a  un
provvedimento restrittivo della  liberta'  personale  emesso  a  loro
carico nel corso di  un  procedimento  perizie  o  per  eseguire  una
condanna definitiva a pena detentiva. 
 
 
                             Articolo 2 
 
               Reati che danno luogo all'Estradizione 
 
  1. Ai fini del presente Trattato, danno  luogo  ad  estradizione  i
reati che, al  momento  dell'inoltro  della  domanda,  sono  punibili
secondo la legge di entrambe le Parti  con  una  pena  detentiva  non
inferiore nel minimo ad un anno o con una pena detentiva piu' grave. 
  2. Se la domanda di estradizione e' formulata in relazione  ad  una
persona condannata con sentenza definitiva dall'Autorita' giudiziaria
della Parte Richiedente, ad una pena detentiva che, al momento  della
presentazione della domanda, sia pari ad almeno sei mesi. 
  3. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi  della
legge di entrambi  gli  Stati  in  conformita'  al  paragrafo  1  del
presente Articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto
rientra nella stessa categoria di reato o se il reato  e'  denominato
con la stessa terminologia. 
  4. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi  e  di  cambi,
l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il  motivo  che
la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di  tasse  e
di imposte o non prevede la stessa disciplina in  materia  di  tasse,
imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente. 
  5. L'estradizione e' concessa  anche  se  il  reato  oggetto  della
richiesta  e'  stato  commesso  fuori  dal  territorio  della   Parte
Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta  autorizzi  il
perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal  suo
territorio. 
  6. Se la richiesta di  estradizione  riguarda  due  o  piu'  reati,
ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi
gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste  dai
paragrafi 1 e 2  del  presente  Articolo,  la  Parte  Richiesta  puo'
concedere l'estradizione per tutti i detti reati. 
 
 
                             Articolo 3 
 
                    Motivi di Rifiuto Obbligatori 
 
  L'estradizione non e' concessa se: 
    a) la Parte richiesta ha motivo di ritenere  che  la  domanda  di
estradizione e' presentata ai fine di sottoporre ad azione  penale  o
di punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione,
nazionalita', etnia, condizione sociale od opinioni politiche; 
    b) se il reato per il quale e' richiesta potrebbe  essere  punito
dalla Parte Richiedente con la pena di morte o con altra pena vietata
dalla legge della Parte Richiesta. In  tali  casi,  a  domanda  della
Parte Richiedente, la Parte Richiesta sottopone a procedimento penale
dinanzi alle proprie Autorita' competenti la  persona  richiesta,  ai
sensi della  propria  legge.  A  tale  scopo,  la  Parte  Richiedente
fornisce  alla  Parte  Richiesta  la  documentazione,  le  prove,   i
materiali ed ogni altra informazione necessaria in suo  possesso.  La
Parte  Richiesta  informera'  la  Parte  Richiedente  sull'esito  del
processo penale. 
    c) se il reato  per  il  quale  la  domanda  di  estradizione  e'
presentata e' stato commesso al di fuori del territorio  della  Parte
Richiesta, ma  e'  pregiudizievole  per  gli  interessi  della  Parte
Richiesta; 
    d) se la Parte Richiesta ha motivo di ritenere che,  nella  Parte
Richiedente, la persona richiesta  e'  stata  sottoposta  o  potrebbe
essere  sottoposta,  per  il  reato  per  il   quale   e'   domandata
l'estradizione, ad una pena o ad un qualsiasi altro atto od omissione
che non assicuri il rispetto dei diritti umani fondamentali ovvero ad
un trattamento degradante, inumano e crudele; 
    e) se, al momento del ricevimento della domanda, l'azione penale,
ai  sensi  della  legge  della  Parte  Richiesta,  non  puo'   essere
esercitata o la pena non puo' essere eseguita  per  prescrizione  dei
termini o per qualsiasi altro legittimo motivo; 
    f) se per il reato oggetto della richiesta  di  estradizione,  la
persona richiesta  e'  stata  gia'  definitivamente  giudicata  dalle
Autorita' competenti della Parte Richiesta; 
    g) se la Parte Richiesta ha concesso asilo politico alla  persona
per la quale e' stata avanzata domanda di estradizione; 
    h)  se  la   Parte   Richiesta   ritiene   che   la   concessione
dell'estradizione puo' compromettere la propria sovranita', sicurezza
nazionale; ordine pubblico, o altri interessi dello  Stato  o  essere
contraria alla propria Costituzione o ai principi fondamentali  della
propria legge; 
    i) se il reato per il quale e'  richiesta  e'  considerato  dalla
Parte Richiesta come un reato politico o come un reato connesso a  un
siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici: 
      1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica
o la liberta' di Capi di Stato o di Governo o dei membri  della  loro
famiglia 
      2) i  reati  di  terrorismo,  ne'  qualsiasi  altro  reato  non
considerato  reato  politico  ai   sensi   di   qualsiasi   trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli  Stati  sono
parti; 
    j)  se  il  reato  per  il  quale  e'  domandata   l'estradizione
costituisce soltanto un reato militare secondo la legge  dello  Stato
Richiesto. 
 
 
                             Articolo 4 
 
                    Motivi di Rifiuto Facoltativi 
 
  L'estradizione  puo'  essere  rifiutata  in  una   delle   seguenti
circostanze: 
    a) se il reato  per  il  quale  l'estradizione  e'  richiesta  e'
soggetto alla giurisdizione della Parte Richiesta conformemente  alla
propria  legge  interna  e  la  persona  richiesta  e'  sottoposta  a
procedimento penale dalle Autorita' competenti della  medesima  Parte
per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata; 
    b) se la Parte Richiesta, nel tenere  conto  della  gravita'  del
reato  e  degli  interessi  della  Parte  Richiedente,  ritiene   che
l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni  di  carattere
umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute  o
di altre condizioni personali della persona richiesta. 
 
 
                             Articolo 5 
 
                     Estradizione del Cittadino 
 
  1. Ciascuna Parte ha il diritto  di  rifiutare  l'estradizione  dei
propri cittadini. 
  2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione, e a domanda  della  Parte
Richiedente, la  Parte  Richiesta  sottopone  a  procedimento  penale
dinanzi alle proprie Autorita' competenti la  persona  richiesta,  ai
sensi della  legge  interna.  A  tale  scopo,  la  Parte  Richiedente
fornisce alla Parte Richiesta, per mezzo delle Autorita' Centrali  di
cui  all'Articolo   6   del   presente   Trattato,   le   prove,   la
documentazione, i materiali ed ogni altra informazione utile  in  suo
possesso, 
  3.  La  Parte  Richiesta  comunica   tempestivamente   alla   Parte
Richiedente  il  seguito  riservato  alla  domanda  e   l'esito   del
procedimento. 
  4. Sempre su domanda della Parte Richiedente, la  Parte  Richiesta,
puo' dare esecuzione alla  sentenza  di  condanna  definitiva  emessa
dalle Autorita' della Parte Richiedente, nel rispetto  della  propria
normativa.  A  tal  fine,  la  Parte  Richiedente  deve  inviare   la
documentazione indicata al paragrafo  2  del  presente  articolo.  La
Parte   Richiedente   informa   la   Parte    Richiesta    sull'esito
dell'esecuzione della sentenza. 
 
 
                             Articolo 6 
 
                   Autorita' Centrali delle Parti 
 
  1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste
di  estradizione  e  comunicano  tra  loro  direttamente  tramite  le
Autorita' Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo. 
  2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorita' Centrale e' il Ministero
della Giustizia e per la Repubblica del Kazakhstan e'  l'Ufficio  del
Procuratore Generale. 
  3.  Ciascuna  Parte   comunica   all'altra,   tramite   il   canale
diplomatico, per iscritto, gli eventuali  cambiamenti  dell'Autorita'
Centrale designata. 
 
 
                             Articolo 7 
 
           Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari 
 
  1. La richiesta di estradizione e' formulata per  iscritto  e  deve
contenere quanto segue: 
    a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente; 
    b)  il  nome  e  cognome,  la  data  di  nascita,  il  sesso,  la
nazionalita', la residenza o il domicilio della persona richiesta,  i
dati del documento di  identificazione  ed  ogni  altra  informazione
utile ad identificare tale persona o a  determinare  dove  si  trovi,
nonche', se disponibili, i  dati  segnaletici,  le  fotografie  e  le
impronte digitali della stessa; 
    c) un'esposizione dei fatti costituenti il  reato  per  il  quale
l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione  della  data  e
del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione
giuridica; 
    d) i testi delle disposizioni di legge applicabili, relativi alla
qualificazione  del  reato,  alle   condizioni   di   procedibilita',
all'indicazione  della  pena   che   puo'   essere   inflitta,   alla
prescrizione del reato e  della  pena.  Se  il  reato  oggetto  della
richiesta  e'  stato  commesso  fuori  dal  territorio  dello   Stato
Richiedente, il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la
giurisdizione di tale Stato; 
  2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del  presente  Articolo,
la richiesta di estradizione deve essere accompagnata: 
    a) se la domanda e' relativa all'esercizio dell'azione penale, da
una  copia  autentica  del  provvedimento  privativo  della  liberta'
personale emesso dal giudice della Parte Richiedente; 
    b) se la  domanda  e'  rivolta  all'esecuzione  di  una  sentenza
definitiva emessa dall'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente,
da una copia autentica della sentenza  esecutiva,  eventualmente  con
indicazione della pena gia' eseguita prima della condanna. 
  3. La richiesta di estradizione e gli altri  documenti  a  sostegno
presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti  paragrafi
i e 2 sono sottoscritti o  sigillati  ufficialmente  dalle  Autorita'
competenti  dello  Stato  Richiedente  e  sono   accompagnati   dalla
traduzione nella lingua inglese. 
 
 
                             Articolo 8 
 
                     Informazioni Supplementari 
 
  1. Se le informazioni fornite dalla Parte  Richiedente  a  sostegno
della richiesta di estradizione non sono sufficienti  per  permettere
alla Parte Richiesta di prendere una decisione  in  applicazione  del
presente Trattato, quest'ultima puo' richiedere che siano fornite  le
informazioni   supplementari   entro   quarantacinque   giorni    dal
ricevimento della richiesta. 
  2. Se entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente  Articolo
non  sono  pervenute  le  informazioni  supplementari  richieste,  la
persona  puo'  essere  rimessa  in  liberta'.  Tuttavia,   la   Parte
Richiedente puo' avanzare una nuova richiesta di estradizione per  la
stessa persona e per lo stesso reato. 
  3. Se una persona e' rimessa in liberta' ai sensi del  paragrafo  2
del presente  articolo,  la  Parte  Richiesta  ne  informa  la  Parte
Richiedente entro due giorni. 
 
 
                             Articolo 9 
 
              Decisione sulla richiesta di estradizione 
 
  1. La Parte Richiesta decide sulla  richiesta  di  estradizione  in
conformita' alle disposizioni del presente Trattato e ai sensi  della
propria legge ed informa prontamente la Parte Richiedente  sulla  sua
decisione. 
  2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte  la  richiesta
di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere  comunicati  alla
Parte Richiedente. 
 
 
                             Articolo 10 
 
                      Principio di Specialita' 
 
  1. La persona estradata ai sensi del  presente  Trattato  non  puo'
essere sottoposta a procedimento penale o a provvedimenti restrittivi
della liberta' personale, punita o detenuta per un reato  diverso  da
quello per cui e' stata estradata, ad eccezione dei seguenti casi: 
    a)   se   reato   e'   stato   commesso   in   data    successiva
all'estradizione; 
    b) se la persona  estradata  lascia  il  territorio  della  Parte
Richiedente   dopo   l'estradizione   e   successivamente    vi    fa
volontariamente ritorno; 
    c) se la persona estradata non lascia il territorio  della  Parte
Richiedente entro quarantacinque giorni dal momento in cui  ha  avuto
la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale  periodo  non  comprende  il
lasso di tempo durante il quale la persona non ha lasciato territorio
della Parte Richiedente per cause indipendenti dalla sua volonta'; 
    d) se la Parte Richiesta vi acconsente. In  tal  caso,  la  Parte
Richiesta, previa specifica domanda  della  Parte  Richiedente,  puo'
acconsentire   al   perseguimento   della   persona    estradata    o
all'esecuzione di una condanna nei  confronti  della  stessa  per  un
reato diverso da  quello  che  ha  dato  luogo  all'estradizione.  In
quest'ultimo caso,  la  Parte  Richiesta  puo'  chiedere  alla  Parte
Richiedente  la  trasmissione  dei  documenti  e  delle  informazioni
indicati all'art. 7 del presente Trattato. 
 
 
                             Articolo 11 
 
                  Riestradizione ad uno Stato Terzo 
 
  Salvo  i  casi  previsti  nei  punti  b)  e  c)  del  paragrafo   1
dell'Articolo 10, senza il consenso della Parte  Richiesta  la  Parte
Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che  gli
e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato  terzo  per  reati
commessi anteriormente alla consegna. La  Parte  Richiesta,  ai  fini
della decisione, puo' richiedere la produzione dei documenti e  delle
informazioni indicati all'Articolo 7. 
 
 
                             Articolo 12 
 
                    Arresto a fini estradizionali 
 
  1.  In  caso  di  urgenza,  la  Parte  Richiedente  puo'  domandare
l'arresto della persona richiesta in vista della presentazione  della
richiesta di estradizione. La domanda  di  arresto  e'  avanzata  per
iscritto mediante le Autorita' Centrali ai sensi dell'Articolo  6  di
questo  Trattato,  l'INTERPOL  (l'Organizzazione  Internazionale   di
Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati. 
  2.  La  domanda  di  arresto  deve  contenere  il  riferimento   al
provvedimento giudiziario della Parte  Richiedente,  sulla  cui  base
verra'   domandata   l'estradizione,   e   l'impegno   a   presentare
tempestivamente una richiesta formale di estradizione. 
  3. Una volta ricevuta la domanda di  arresto,  la  Parte  Richiesta
adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della  persona
richiesta ed informa  prontamente  la  Parte  Richiedente  dell'esito
della sua domanda. 
  4.  Se  trascorsi  quaranta   giorni   dalla   data   dell'arresto,
l'Autorita' centrale della Parte Richiesta non ha ricevuto la domanda
di estradizione, la persona arrestata viene rilasciata. Su  richiesta
della Parte Richiedente, l'arresto puo' essere  prolungato  di  altri
venti giorni. 
  5. Il rilascio della persona in conformita' al par. 4 del  presente
articolo non impedisce di continuare  la  procedura  di  estradizione
della persona ricercata, qualora la Parte  Richiesta  successivamente
riceva la domanda di estradizione. 
 
 
                             Articolo 13 
 
          Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati 
 
  Se la Parte Richiesta riceve domande di estradizione riguardanti la
stessa persona da due o piu' Stati, compresa  la  Parte  Richiedente,
per gli stessi o diversi reati,  essa  prende  in  considerazione  le
seguenti circostanze ai fini della decisione: 
    a) se le domande sono state  formulate  sulla  base  di  trattati
vigenti; 
    b) la gravita' del reato; 
    c) la data ed il luogo in cui e' stato commesso il reato; 
    d) la nazionalita' e la residenza permanente della persona; 
    e) le date di presentazione delle richieste; 
    f) la possibilita' di una successiva estradizione verso uno Stato
terzo. 
 
 
                             Articolo 14 
 
                       Consegna della Persona 
 
  1. Se la Parte Richiesta accetta la  domanda  di  estradizione,  le
Parti  concordano  prontamente  la  data,  il  luogo  ed  ogni  altro
particolare rilevante ai fini  dell'estradizione  della  persona.  La
Parte Richiedente e' informata della durata della  detenzione  subita
dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione. 
  2. Il termine  per  la  consegna  della  persona  richiesta  e'  di
quaranta giorni dalla data in cui la Parte Richiedente  e'  informata
della concessione dell'estradizione. 
  3. Se entro il periodo di tempo  specificato  al  paragrafo  2  del
presente articolo, la Parte Richiedente non  prende  in  consegna  la
persona da estradare, la Parte Richiesta prontamente  la  rilascia  e
puo', a fronte di una nuova domanda di  estradizione  per  la  stessa
persona e per lo stesso reato,  rifiutarsi  di  estradarla  verso  la
Parte Richiedente, fatto salvo quanto disposto dal  paragrafo  4  del
presente articolo. 
  4. Se una delle  Parti  non  consegna  o  non  prende  in  consegna
l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore,
la  Parte  interessata  ne  informa  l'altra  e  le  Parti   medesime
concordano una nuova data di consegna. 
  5. Quando l'estradando fugge tornando nella Parte  Richiesta  prima
che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita  la  condanna
nella  Parte  Richiedente,  tale  persona  puo'   essere   nuovamente
estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione  avanzata
dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In tal  caso,  la  Parte
Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'Articolo  7
del presente Trattato. 
  6.  Il  periodo  di  tempo   trascorso   in   detenzione   a   fini
estradizionali, anche agli arresti domiciliari,  e'  conteggiato  nel
computo complessivo della pena inflitta dalla Parte Richiedente. 
 
 
                             Articolo 15 
 
              Consegna Differita e Consegna Temporanea 
 
  1. Se, nella Parte Richiesta, nei confronti della persona richiesta
e' in corso un procedimento penale o e' in corso  l'esecuzione  della
pena per un reato  diverso  da  quello  per  il  quale  e'  domandata
l'estradizione, la Parte Richiesta, dopo  aver  deciso  di  concedere
l'estradizione, puo' differire la consegna fino alla conclusione  del
procedimento o alla completa esecuzione  della  condanna.  In  questo
caso  la  Parte  Richiesta  informa  la  Parte  Richiedente  di  tale
differimento. 
  2. Tuttavia, su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta
puo', in conformita'  alla  sua  legislazione  nazionale,  consegnare
temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente  al  fine
di consentire  lo  svolgimento  del  procedimento  penale  in  corso,
concordando la durata e le modalita' della  consegna  temporanea.  La
persona  consegnata  e'  detenuta  durante  la  sua  permanenza   nel
territorio della Parte Richiedente  ed  e'  riconsegnata  alla  Parte
Richiesta nel  termine  convenuto.  Tale  periodo  di  detenzione  e'
computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta. 
  3.  La  consegna  puo'  essere  differita  anche  quando,  per   le
condizioni di salute della persona richiesta, il  trasferimento  puo'
porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tal  caso,
e' necessario che la Parte Richiesta presenti alla Parte  Richiedente
una relazione medica dettagliata  emessa  da  una  propria  struttura
sanitaria pubblica competente. 
 
 
                             Articolo 16 
 
               Procedura Semplificata di Estradizione 
 
  1. Quando la persona di cui si chiede  l'estradizione  dichiara  di
acconsentire ad essa, questa puo' essere concessa  sulla  base  della
sola domanda di estradizione senza che sia necessario  presentare  la
documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato.  Tuttavia
la Parte Richiesta puo'  richiedere  le  ulteriori  informazioni  che
ritenga necessarie per accordare l'estradizione. 
  2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta  e'  valida
se resa con l'assistenza di  un  difensore  dinanzi  ad  un'Autorita'
competente della Parte Richiesta, che ha l'obbligo  di  informare  la
persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale
di  estradizione,  del  diritto   ad   avvalersi   della   protezione
conferitagli dal principio di specialita' di cui all'articolo 10  del
presente Trattato e dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa. 
  3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale giudiziario
in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni  della  sua
validita'. 
 
 
                             Articolo 17 
 
                         Consegna di Oggetti 
 
  1. A domanda  della  Parte  Richiedente,  la  Parte  Richiesta,  in
conformita' alla propria legge, sequestra gli oggetti o gli strumenti
del reato ed ogni altro bene che si trovi sul proprio  territorio  ed
abbia valore di prova. Quando l'estradizione e'  concessa,  la  Parte
Richiesta consegna tali cose alla Parte Richiedente. 
  2. La consegna degli oggetti di cui al  paragrafo  1  del  presente
Articolo, con il consenso della Parte Richiesta, e' effettuata  anche
quando l'estradizione diviene impossibile, sebbene gia' accordata. 
  3. La Parte Richiesta,  al  fine  dello  svolgimento  di  un  altro
procedimento penale, puo' differire la consegna degli oggetti di  cui
al paragrafo 1 del presente articolo fino alla  conclusione  di  tale
procedimento  o  trasferirli  temporaneamente,   purche'   la   Parte
Richiedente li restituisca alla fine del procedimento. 
  4. La consegna alla Parte Richiedente degli oggetti sequestrati  e'
eseguita senza violazione dei diritti  della  Parte  Richiesta  o  di
terzi.  La  Parte  Richiedente,  su  richiesta  scritta  della  Parte
Richiesta o di un terzo, restituisce prontamente e  senza  spese  gli
oggetti, nel rispetto dei diritti di tali parti su detti  beni,  dopo
la conclusione del processo. 
 
 
                             Articolo 18 
 
                              Transito 
 
  1. Quando una delle Parti, cooperando  con  un  Paese  Terzo,  deve
effettuare il transito di persone estradate attraverso il  territorio
dell'altra  Parte,  la   prima   Parte   richiede   all'altra   Parte
l'autorizzazione al transito sul territorio di questa. 
  2. Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto  scalo
nel  territorio  dell'altra  Parte,  tale   autorizzazione   non   e'
richiesta. 
  3. La Parte Richiesta, se cio' non e' incompatibile con la  propria
legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente. 
 
 
                             Articolo 19 
 
                                Spese 
 
  1. La Parte Richiedente sostiene le spese relative al trasferimento
della persona  estradata  ad  eccezione  delle  spese  sostenute  nel
territorio della Parte Richiesta. 
  2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che  ha
richiesto tale transito. 
 
 
                             Articolo 20 
 
                      Informazioni sui seguiti 
 
  La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornisce le
informazioni sul procedimento  o  sull'esecuzione  della  condanna  a
carico della persona estradata o  informazioni  sull'estradizione  di
tale persona ad uno Stato terzo. 
 
 
                             Articolo 21 
 
             Rapporti con altri Trattati Internazionali 
 
  Il presente Trattato non  impedisce  alle  Parti  di  cooperare  in
materia   di   estradizione   in   conformita'   ad   altri   accordi
internazionali a cui entrambe le Parti aderiscono. 
 
 
                             Articolo 22 
 
                            Riservatezza 
 
  Le Parti si impegnano a rispettare il carattere di  riservatezza  o
di segretezza  della  documentazione  e  delle  informazioni  fornite
all'altra Parte o ricevute dalla stessa, quando  vi  e'  una  domanda
espressa in tal senso della Parte interessata. 
 
 
                             Articolo 23 
 
                      Soluzione di Controversie 
 
  Qualsiasi     controversia     dovuta     all'interpretazione     o
all'applicazione  del  presente  Trattato  sara'   risolta   mediante
consultazione tra le Autorita'  centrali.  Ove  l'accordo  non  venga
raggiunto, la controversia sara' risolta mediante  consultazione  per
via diplomatica. 
 
 
                             Articolo 24 
 
              Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione 
 
  1. Il presente Trattato entrera' in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di ricezione della seconda delle  due  notifiche
con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici,
l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure   interne   di
ratifica. 
  2. Con l'accordo delle Parti, al presente Trattato potranno  essere
apportate modifiche, che diverranno  parte  integrante  del  Trattato
stesso, mediante  protocolli  aggiuntivi  che  entreranno  in  vigore
secondo la medesima procedura prescritta al paragrafo 1 del  presente
Articolo.. 
  3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte  ha
facolta' di recedere  dal  presente  Trattato  in  qualsiasi  momento
dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La
cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno  successivo  alla
data della comunicazione. 
  IN  FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati   dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. 
  FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in
due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazako e inglese, tutti
i testi facenti ugualmente fede. 
  In caso di divergenza  di  interpretazione,  prevale  il  testo  in
lingua inglese. 
 
    Per la Repubblica Italiana      Per la Repubblica del Kazakhstan 
Decreto Sicurezza- Bis, D.L. 14 giugno 2019 n. 53 recante Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (G.U. n. 138 del 14/06/2019Prev
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News ed eventi15 Febbraio 2023

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L’ Associazione Forense Bologna persegue finalità di formazione professionale nel settore dell’avvocatura al fine di agevolare la crescita della cultura forense e giudiziaria nell’ambito del foro bolognese.

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News ed eventi

  • PROCESSO PENALE TRA EFFICIENZA, DEFLAZIONE E GARANZIE
  • DISORIENTAMENTI LEGISLATIVI NELLA RIFORMA CARTABIA LE PROBLEMATICITÀ APPLICATIVE
  • IL PROIETTILE FANTASMA DI MASSIMILIANO ROSSI
  • Disorientamenti Legislativi in materia penale e processuale nella riforma Cartabia – D.Lgs. n.134/21
  • IL DIRITTO E LA PROCEDURA PENALE A CONFRONTO CON LA PANDEMIA