Bologna 14 Maggio 2009, Facoltà di Giurisprudenza Aula Grande di Palazzo Malvezzi – Campeggi (evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna nella adunanza del 20/04/2009 rif. Prot. N. 2365/mp/2009).
L’argomento trattato si pone al centro di una fervida disputa Giurisprudenziale che vede contrapporsi da un lato, il Tribunale delle Libertà di Bologna, precursore di un orientamento esegetico tendente a valorizzare il canone di proporzione anche sotto lo specifico profilo del rapporto aritmetico tra presofferto cautelare e pena espianda in linea con le previsioni normative di cui agli artt. 300 comma IV, 304 comma VI, 303 c.p.p.. E dall’altro la Procura Generale della Repubblica di Bologna orientata a ripudiare il mero criterio aritmetico della corrispondenza della durata dell’applicazione della misura ai due terzi della condanna inflitta.
In relazione a tale contrasto, le Sezioni Unite del Supremo Consesso sono state investite per ben tre volte al fine di dirimere la sottesa questione, tant’è che:
– in primo luogo, nel procedimento n. 8550/08 R.G.C. Cass., con ordinanza dalla V Sezione della Corte nomofilattica, emessa il 24/4/2008 e depositata il 4/9/2008, gli atti erano stati restituiti alla Sezione rimettente, essendo apparsa pregiudiziale la questione attinente alla legittimazione della parte ricorrente a proporre ricorso per cassazione;
– successivamente, all’udienza del 10/10/2008, la VI Sezione della Corte di Cassazione, in relazione a molteplici ricorsi promossi dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello avverso ordinanze del Tribunale della Libertà assunte in subiecta materia, aveva nuovamente rimesso gli atti alle Sezioni Unite, ma, anche in questo caso, gli atti venivano restituiti alla Sezione rimettente per la riconsiderazione della questione sollevata, alla luce della intervenuta definitività della sentenza emessa nel procedimento nel quale si innestava l’incidentale vicenda cautelare;
– da ultimo, all’udienza dell’1/4/2009, con provvedimento poi depositato il 15/4/2009, ancora la VI Sezione della Corte di legittimità, nel procedimento 2950/09 R.G.C. Cassaz., aveva per la terza volta investito della questione le Sezioni Unite, dovendosi tuttavia ancora registrare il divisamento espresso ab initio per le stesse ragioni che si erano venute esplicitando, lasciando dunque insoluta la questione.
Correlata al tema della proporzionalità l’ipotesi di legittimazione o meno in capo al Procuratore Generale presso la Corte Appello a ricorrere per Cassazione contro i provvedimenti emessi dal Tribunale delle Libertà, alla luce dei frequenti precedenti giurisprudenziali.
Lungi dall’essere inedita, la questione interpretativa de quo assumeva una incidenza concreta addirittura massiccia, pregiudiziale e dunque potenzialmente dirimente in seno ad una disputa tutta bolognese, la quale poneva dubbi di razionalità dell’art. 311 c.p.p. circa la legittimazione attribuita al p.m. richiedente la misura e non anche al p.m. che esercita le funzioni d’accusa in seno al procedimento principale.